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Colpevoli fino a prova contraria..

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Messaggio  paolo Ven Mag 13, 2011 1:31 am

Nuova 'bocciatura' da parte della Corte costituzionale del cosiddetto 'Pacchetto sicurezza' del Governo. Ieri la Consulta, accogliendo i giudizi di legittimità costituzionale promossi dal gip del tribunale di Milano e dal tribunale di Lecce, ha infatti dichiarato illegittima la parte delle misure sulla sicurezza che prevedono l'obbligo per il giudice di disporre la sola custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per il reato di omicidio volontario, vietando in tal modo misure alternative come gli arresti domiciliari. Nello specifico, la Corte costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori).Per questo si può dire che d'ora in poi, anche chi è accusato di omicidio volontario, con a proprio carico “gravi indizi di colpevolezza”, potrà attendere l’esito del processo e della successiva sentenza agli arresti domiciliari e non più obbligatoriamente in carcere. La bocciatura è motivata dal fatto che il divieto per il giudice di comminare misure alternative nel caso di «elementi specifici» e «in relazione al caso concreto», lede il principio dell’inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.) e quello della presunzione di non colpevolezza (art.27 Cost.) dell’imputato. La suddetta norma- si legge nella sentenza scritta dalla Corte- ha fatto compiere un »salto di qualità a ritroso« al legislatore visto che l’obbligo della sola custodia cautelare in carcere è da tempo ritenuta adeguata unicamente per i delitti di mafia, così da troncare i rapporti tra l’indiziato e il sodalizio criminoso. L’incostituzionalità sta proprio in questo: nell’ingiustificabile parificazione (violazione art. 3 Cost.) dell’omicidio volontario ai delitti di mafia , gli unici per i quali è prevista l’adeguatezza della sola custodia cautelare senza poter comminare alcuna misura alternativa. La bocciatura della Corte su questo caso specifico è solo l’ultima di una lunga serie. Infatti , non sono stati giudicati in linea con la nostra Costituzione :il divieto di misure alternative al carcere per gli imputati o indagati di violenza sessuale; la previsione dell’aggravante di clandestinità per chi delinque; la sanzione penale per coloro che trovandosi in stato di estrema indigenza non possono obbedire all’ordine di allontanamento dall’Italia; gli ampi poteri conferiti ai ’sindaci-sceriffi' per emanare ordinanze anti accattonaggio. Questi provvedimenti hanno in comune un eguale senso di repressione di quella libertà personale considerata inviolabile dalla nostra Costituzione. L’accusato in attesa di giudizio si presume non colpevole, e dunque misure restrittive, specie personali, possono essere adottate nei suoi confronti a condizione che non solo sussistano gravi indizi del reato, ma anche che sussistano specifiche esigenze cautelari, come quelle derivanti dal pericolo di reiterazione del reato, dal pericolo di fuga o dal pericolo d’inquinamento delle prove. La libertà personale di un individuo può essere (al minimo indispensabile) solo per fronteggiare in concreto le riscontrate esigenze cautelari. Non si può permettere che un individuo sconti una anticipazione di pena. La legge italiana dice che ogni persona è innocente fino a prova contraria. Sembra un’ovvietà, ma non lo è. Questo principio significa che nessuno deve dimostrare di essere innocente solo perché è sospettato di aver commesso un qualsiasi reato, ma è lo stato a doverne dimostrare la colpevolezza in tribunale. Finchè la colpevolezza non sarà dimostrata, l’indagato/imputato non deve essere punito. Bisogna perseguire , in tutti gli ambiti, il principio del garantismo. E garantismo significa : mai più un innocente in galera. E’ per questo necessaria una maggiore osservanza delle garanzie giuridiche nello svolgimento delle indagini e dei processi penali, al fine di tutelare adeguatamente il diritto di difesa e di libertà dell'imputato in ogni stato e grado del procedimento, perché ogni individuo prima di essere imputato è una persona che ha diritto di essere trattato come tale.
Paolo Bovieri

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